Art. 641 — Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza [2221, 2540], contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [120], qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [649].