[Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante [649].]
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