Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251], la pena è della reclusione fino a un anno.Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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