Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno [690, 691, 728].Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità [86, 111, 628 3, 690, 691, 728].La pena è della reclusione fino a cinque anni:
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto [111].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.