Art. 573 — Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544].