[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.Si applica la disposizione dell’articolo precedente:

1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;

2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]