[I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.La querela proposta è irrevocabile.Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.]
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