Art. 542 — Querela dell’offeso [ABROGATO]

[I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.La querela proposta è irrevocabile.Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.]