Art. 532 — Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella [ABROGATO]

[Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]