Art. 526 — Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata [ABROGATO]

[Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]