Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.