Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.