Art. 497 bis — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.