Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale [357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [358], nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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