Art. 495 ter — Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.