Art. 470 — Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione [469], soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.