Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [462], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.