Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.