Art. 451 — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa [43], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.