Art. 440 — Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.La pena è aumentata [64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali [442, 443, 448, 452].