Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi [c. nav. 136] o altri edifici natanti, o su aeromobili [c. nav. 743, 1122];
4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
[5) su boschi, selve o foreste.]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.