Art. 425 — Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi [c. nav. 136] o altri edifici natanti, o su aeromobili [c. nav. 743, 1122];

4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

[5) su boschi, selve o foreste.]