Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica [425, 449].
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica [425, 449].
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