Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno.Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].