Art. 372 — Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [244-245; c.p.p. 194-198, 468, 497-499], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.