Art. 371 — Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura [2736; 233-243] il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Nel caso di giuramento deferito d’ufficio [2736 n. 2; 240], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici [28].