Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare [c.p.m.p. 2] o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.