I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
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