Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260].