Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato [268] o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.Si applica la pena dell’ergastolo:
1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259-261].
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