Art. 249 — Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].