Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [7, 8].