Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale [688] o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale [94].Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.