Art. 228 — Libertà vigilata

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata [c.p.p. 658] è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza.Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati [231].Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.