Art. 215 — Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.Sono misure di sicurezza detentive:

1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216-218];

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia [219-221];

3) il ricovero in un manicomio giudiziario [222];

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario [223-227].
Sono misure di sicurezza non detentive [212 4]:

1) la libertà vigilata [228- 232];

2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province [233];

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche [234];

4) l’espulsione dello straniero dallo Stato [235].
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.