Art. 213 — Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive [215] sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento [145, 188].Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.