Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [202].Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a misure di sicurezza detentive [215] ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.