Durante l’istruzione o il giudizio [c.p.p. 286, 312, 313, 679], può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
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