Art. 205 — Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 658].Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679]:

1) nel caso di condanna, durante l’ esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta [204], e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [109, 204, 210].