Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535], e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740].L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
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