Art. 186 — Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna [36], qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato [c.p.p. 543, 694].