Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [1168-1169].Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [2059], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054].