Salvo che la legge disponga altrimenti [155, 544, 556, 573, 574], l’estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Salvo che la legge disponga altrimenti [155, 544, 556, 573, 574], l’estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
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