La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della condanna [106, 109, 556], salvo che la legge disponga altrimenti [164].
La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della condanna [106, 109, 556], salvo che la legge disponga altrimenti [164].
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