Art. 145 — Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213].Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.];

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [535, 691, 693 c.p.p.].
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.