Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64, 66, 73, 78, 133bis, 133ter, 136].