Art. 120 — Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela.Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato [543, 597].