Art. 115 — Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l’istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.Qualora l’istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].