Art. 86 — Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato

Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere [613, 728], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.