Art. 28 — Interdizione dai pubblici uffici

L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea [77].L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [357] o d’incaricato di pubblico servizio [358];

3) dell’ufficio di tutore [c.c. 346, 424] o di curatore [c.c. 48, 90, 247 3, 248 3, 264 2, 320 6, 321, 356, 392, 424, 508, 528; c.p.c. 78; c. nav. 605], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L’interdizione temporanea [37] priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [79].La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [512, 541, 564, 569].