Art. 19 — Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l’interdizione dai pubblici uffici [28];

2) l’interdizione da una professione o da un’arte [30];

3) l’interdizione legale [32];

4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32bis];

5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32ter, 32quater];

5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale [34].
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte [35];

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35bis].
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 2].