Art. 17 — Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) [la morte];

2) l’ergastolo [22];

3) la reclusione [23];

4) la multa [24].
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l’arresto [25];

2) l’ammenda [26].